Il Ministero della Salute, con circolare del 30 luglio u.s. (1) pubblica una circolare di chiarimento “a seguito di richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione generale riguardanti la trasmissione via PEC alle farmacie di prescrizioni magistrali di Cannabis per uso medico, da parte di un medico”
Le illusorie premesse
Posta la premessa che “la dematerializzazione delle prescrizioni mediche, disciplinata dal Decreto interminesteriale del 2 novembre 2011, è prevista esclusivamente per i medicinali registrati con numero di AIC assegnato dall’AIFA. La prescrizione può essere effettuata dal medico abilitato solo all’interno del sistema digitale predisposto ad hoc dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero della salute, secondo le disposizioni della normativa vigente”. (2)(3)(4)
Per cui, in accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della Salute autorizza l’invio delle prescrizioni tramite PEC, oltre al cartaceo. Questo deve avvenire nella modalità descritta nella medesima circolare, allegando il “promemoria” al fine di garantire l’unicità del documento e la non replicabilità, oltre al trattamento e l’invio dei dati personali del paziente.
All’inizio del 2020, durante il lockdown, sono state notevolmente incentivate tutte quelle pratiche che non richiedessero spostamento fisico e contatto umano. Le misure adottate per limitare la diffusione del COVID19 sono state pubblicate con l’Ordinanza n. 651 del 19.03.2020: Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21.03.2020 (5)
La dematerializzazione della prescrizione di cannabis medica è esclusa poiché tutte le preparazioni sono sprovviste di numero di AIC, ossia tutti i farmaci che rientrano nella “Legge Di Bella” (art. 5, DLvo 17.02.98, n. 23 convertito in Legge 08.04.98, n. 94) (6)
La medesima circolare esclude da tale opportunità anche le prescrizioni veterinarie REV di medicinali contenenti stupefacenti.
Solo per le preparazioni magistrali, il CAD (Codice Amministrazione Digitale)
Il Ministero conclude la circolare citando il Codice Amministrazione Digitale (CAD) che è riservato alle comunicazioni tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. (7)
“La trasmissione, da parte di un medico, di una ricetta con PEC non garantisce al farmacista che analogo invio non sia stato fatto ad altra farmacia, pertanto tale procedura, non prevista dal CAD, non può sostituire la presentazione della ricetta originale in farmacia, fatto salvo quanto già riportato sopra sulla dematerializzazione delle ricette.”
Con questa affermazione la circolare entra in contrasto con le premesse poste in essere sulla possibilità di inviare una ricetta dematerializzata via PEC allegando il “promemoria”. Difatti, i casi di replicabilità della prescrizione medica avvengono unicamente nella modalità cartacea, non tracciabile tanto quanto quella digitale. Per questo motivo tutte le comunicazioni ufficiali negli ultimi anni si sono adeguate al sistema digitale. Persino le prescrizioni del medico di base su ricetta rossa sono state sostituite dalla versione telematica e garantiscono, al momento di un controllo, ineluttabile unicità del documento.
La conclusione, un memo sulla presenza della cannabis medica nel DPR 309/90
La cannabis medica, in Italia, è ancora presente nel DPR 309/90, il quale al comma 4 dell’articolo 45 “prevede che la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.”
In base all’art. 45, comma 5, del D.P.R. 309/90, la ricetta, all’atto della dispensazione del medicinale, deve essere ritirata da parte del farmacista e conservata per due anni.
La prescrizione di cannabis medica può essere utilizzata una sola volta e al ritiro del farmaco la prescrizione viene annullata con timbro e data. Il paziente è quindi costretto al rinnovo periodico con ulteriori spese che gravano sul malato, oltre al farmaco stesso che è tuttora distribuito a prezzi insostenibili, laddove ve ne sia disponibilità.
La versione di Ternelli
E’ stata portata all’attenzione del Ministero della Salute l’interpretazione di Farmagalenica.it, dove le informazioni pubblicate sono destinate a pazienti, medici e farmacisti. E’ un punto di riferimento ampiamente consultato per l’alta competenza del dott. Ternelli. La circolare, al contrario, sostiene che “le procedure descritte siano state adottate da medici e farmacisti a seguito di interpretazioni di informazioni pubblicate sul web” e “sulla normativa vigente in materia di trasmissione delle ricette mediche e medico -veterinarie” responsabilizzando il sitoweb dell’errata indicazione diffusa.
Le associazioni di pazienti e la libertà di cura
La realtà è che da quando è stato avviato un processo di divulgazione sulla legittimità della cannabis medica in Italia, con la spedizione della ricetta per via telematica e l’invio del farmaco al domicilio del paziente, è migliorato l’accesso alla terapia. Associazioni come Cannabiservice (9) hanno potuto assistere migliaia di persone in convenzione con medici e farmacie disposti ad adottare tale metodo. Se si pongono dei limiti, andrebbero valutate alternative per non ostacolare ulteriormente la possibilità di esistere del cittadino nella libertà di cura e legittimamente.
Articolo originale su BeLeaf Magazine